Come iscriversi

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. Giustizia 9 febbraio 2018 n. 17, di attuazione dell’art. 43 L. 247/2012 la frequenza ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, è ormai obbligatoria per tutti i praticanti avvocato iscritti nel relativo registro con decorrenza dal 1/4/2022.

Il corso è organizzato in moduli semestrali:

  • da novembre ad aprile;
  • da maggio ad ottobre.

Le iscrizioni avvengono di regola almeno ogni sei mesi, prima dell’inizio di ogni semestre, salva la facoltà per lo studente di presentare la domanda anche nel corso del semestre.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di domanda allegato e inviarlo via email a segreteria@ordineavvocati.perugia.it, oppure via pec all’indirizzo ord.perugia@cert.legalmail.it, oppure ancora consegnarlo a mano presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Iscrizioni

Le domande di ammissione al corso dovranno essere trasmesse o consegnate in Segreteria prima dell’inizio delle lezioni di ogni modulo utilizzando lo schema di domanda qui sotto.

Costi:

Si può partecipare al corso in due modalità, ciascuna prevede un costo diverso:

  • iscrizione al corso per 18 MESI o iscrizione per completare il corso in caso di trasferimento da altra Scuola: il costo è di € 210,00;
  • iscrizione al corso per 1 SEMESTRE, in quanto in possesso dell’attestato di conseguimento positivo dello stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 conv. L.96/2013: il costo è di € 70,00.

Il versamento va eseguito mediante bonifico bancario sul c/c intestato all’Ordine degli Avvocati di Perugia: IBAN IT35T0200803027000029470837, specificando nella causale COGNOME NOME dell’interessato.

Durata:

Conformemente a quanto previsto dal D.M. 17/2018 il corso ha una durata non inferiore a centossessanta ore, distribuite nell’arco temporale dei diciotto mesi di tirocinio, suddivisi in moduli semestrali.
Ai sensi dell’art. 4 quater comma 10 D.L. 51/2023 conv. L. 87/2023 sino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall’articolo 9 D.M. 17/2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le VERIFICHE INTERMEDIE NON SONO SVOLTE e l’accesso alla VERIFICA FINALE è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione.